Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 giugno 2023, n. 17805.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

Non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.

Ai fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge non possono rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato. Infatti il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’
art 156 c.c., è fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori. Inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato.